Il Codice del Turismo ai commi da 3 a 11 dell’articolo 42 disciplina i difetti di conformità, nell’esecuzione di uno dei servizi turistici compresi nel pacchetto e abbia tempestivamente informato l’organizzatore, come prescritto dal comma 2.
a) Difetto di conformità
Dopo che il viaggiatore sporge denuncia:
– L’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità (a meno che ciò risulti impossibile o eccessivamente oneroso). Ad esempio: se l’organizzatore fornisce alloggio in un albergo 2 stelle, anziché nel previsto 4 stelle, dovrà/potrà in breve tempo fornire al viaggiatore la sistemazione a suo tempo promessa.
– Se l’organizzatore non pone rimedio, entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, quest’ultimo potrà rimediare personalmente al difetto di conformità e chiedere successivamente il rimborso delle spese ragionevoli e documentate.
Occorre considerare che il termine “ragionevole”, fissato dal viaggiatore, è un elemento discrezionale, che potrà dare adito a numerose e differenti interpretazioni. Immaginiamo che per una famiglia di 4 persone, con bambini piccoli, che magari si trovino davanti ad un albergo in overbooking la sera di Natale, un termine “ragionevole” possa essere un tempo brevissimo.
– Se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio o se la necessità è impellente il viaggiatore non deve specificare un termine.
b) Difetto di non scarsa importanza
– Se il difetto di conformità non è di scarsa importanza (ai sensi dell’art. 1455 c.c.) e l’organizzatore non vi ha posto rimedio il viaggiatore può risolvere il contratto o chiedere una riduzione del prezzo e l’eventuale risarcimento del danno.
Il richiamo al difetto di “non scarsa importanza” è legato alla possibilità, per il viaggiatore, di ottenere, solo in questo caso, la risoluzione del contratto, ovvero la sua interruzione, con la restituzione delle somme versate per l’acquisto ed il risarcimento del danno.
Per giungere ad una così grave conseguenza (la risoluzione del contratto) il legislatore prescrive che il difetto debba essere di “non scarsa importanza” e non un difetto minimo o trascurabile, ovvero tale da impedire che la finalità del contratto stesso (di svago e divertimento nel contratto di acquisto di pacchetto turistico) possa realizzarsi o quando una condizione è stata posta come essenziale dal turista, nel contratto, accettata dall’organizzatore e non rispettata.
– In caso di risoluzione del contratto, per i motivi di non scarsa importanza, l’organizzatore, se il pacchetto comprendeva il trasporto di passeggeri, provvede a sue spese al rientro del viaggiatore, senza ritardo e senza costi per il viaggiatore.
– Se è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore provvede a sue spese all’alloggio per un periodo non superiore a tre notti. Tale limitazione temporale non sia applica però nel caso in cui il viaggiatore sia una persona a mobilità ridotta, una donna in stato di gravidanza, un minore non accompagnato o una persona bisognosa di assistenza medica specifica (ma le esigenze particolari di ciascun viaggiatore devono essere comunicate almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto).
c) Circostanze sopravvenute
– Se, per circostanze sopravvenute, a questo non imputabili, l’organizzatore non fornisce in corso di esecuzione, una parte sostanziale (per valore o qualità), dei servizi compresi nel pacchetto, deve offrire al viaggiatore soluzioni alternative di qualità pari o superiore (senza sovrapprezzo) o anche di qualità inferiore, ma con un’adeguata riduzione del prezzo.
Il viaggiatore può accettare le soluzioni alternative proposte, a meno che queste siano di livello non adeguato, rispetto a quanto inizialmente pattuito nel contratto, o a meno che la riduzione del prezzo sia inadeguata. Anche in questo caso, i concetti di adeguatezza/inadeguatezza rischiano di essere fonte di controverse interpretazioni, che potrebbero essere poi rimesse all’apprezzamento di un giudice.
– In ogni caso, il viaggiatore non può essere obbligato ad accettare alcuna soluzione alternativa (adeguata o non adeguata) e in tal caso, oppure nel caso in cui non sia possibile per l’organizzatore proporre soluzioni alternative conformi, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo.
Questa disciplina, relativa alla gestione delle circostanze sopravvenute nel corso dell’esecuzione del pacchetto, non imputabili all’organizzatore, è sovrapponibile a quella relativa alle circostanze sopravvenute e non imputabili, ma anteriori all’inizio del pacchetto (art. 40).
– Se l’organizzatore non offre soluzioni alternative, il viaggiatore può ottenere la risoluzione del contratto ed il rientro a casa o comunque una riduzione del prezzo (fatto salvo il risarcimento del danno).
– Se, sempre per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, non sia possibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio per tre notti, fatte salve le esenzioni per persone a mobilità ridotta, donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati e persone bisognose di assistenza medica.
In caso di difetto di conformità del pacchetto turistico il viaggiatore ha l’ onere di denuncia tempestiva del difetto di conformità, proprio per consentire all’organizzatore di porre rimedio ed evitare l’aggravarsi del danno.
Se, quindi, il viaggiatore, giunto nella destinazione di vacanza, riscontrerà la mancanza o carenza qualitativa di servizi acquistati con il pacchetto turistico, dovrà informare al più presto l’organizzatore (tramite i contatti che gli devono essere stati indicati nel contratto di pacchetto turistico), per consentire una rapida risoluzione del problema ed evitare l’aggravarsi del danno.
Avvocatodelviaggiatore.com
Editor: Laura Di Masullo