Risarcimento per il volo cancellato

Risarcimento volo cancellato

Provvederanno al pagamento delle competenze legali sia la Compagnia che l’Organizzatore del viaggio in tal modo non incideranno sul risarcimento.

A quale risarcimento hai diritto nel caso di cancellazione del volo?

250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km (più di 3 ore);
400,00 € per tutte le tratte aeree superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte fra i 1500 e 3500 km (più di 3 ore);
600,00 € per tutte le altre tratte (più di 4 ore);
– assistenza in aeroporto (somministrazione di pasti e bevande a seconda della durata dell’attesa);
– sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
– trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e ritorno;
– 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax oppure e-mail.

Quando non si ha diritto al risarcimento per la cancellazione di un volo.

Non si ha diritto al risarcimento per volo cancellato nel caso in cui sia stata data informazione della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza.

Nel caso in cui il volo alternativo sia in un orario prossimo a quello inizialmente previsto o la compagnia aerea possa dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che consistono in eventi che esulano dal controllo delle Compagnie aeree, come le estreme condizioni atmosferiche, gli scioperi e i disordini politici.

Mentre non sono circostanze eccezionali i problemi tecnici dell’aeromobile, i problemi con l’aeroporto oppure l’influenza con altri voli.

Rimborso per la cancellazione di un volo: sulla Compensazione Pecuniaria

Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.

Fra le disposizioni più rilevanti a suo tempo introdotte da tale fonte normativa, emerge il diritto alla compensazione pecuniaria, disciplinato dall’art. 7, in base al quale i passeggeri hanno diritto a percepire un’indennità (in misura diversa a seconda della lunghezza della tratta aerea) in caso subiscano il negato imbarco o la cancellazione del volo per cui hanno una prenotazione; nel 2009, con la sentenza della Sezione Quarta datata 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti nn. C-402/07 e C-432/07), la Corte di Giustizia ha precisato che tale diritto spetta anche ai passeggeri di voli che subiscono un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, però, specifica che viene meno l’obbligo di pagare la compensazione pecuniaria de qua, se il vettore riesce a dimostrare che il disservizio lamentato dal passeggero è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Si tratta di un punto estremamente controverso ed importante. Difatti, vertendosi in tema di corresponsione indennitaria, il passeggero è esonerato dal dimostrare qualsivoglia concreto pregiudizio, onde l’oggetto dell’accertamento verte essenzialmente sul diritto alla compensazione. Sullo specifico punto, il terzo comma dell’art. 5 del Regolamento, sopra richiamato, statuisce un’inversione dell’onere della prova rispetto alle regole ordinarie, ponendo a carico della Compagnia aerea l’obbligo dimostrativo del ricorrere di circostanze eccezionali, esimenti dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria. La stessa sentenza è emessa dalla Corte giustizia UE sez.III 13 ottobre 2011 n.83.

11.09.2020

Avvocatodelviaggiatore.com

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